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Codice Deontologico del Pedagogista

By Cristina Cattini on 27 Febbraio 2011 in PEDAGOGIA
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dal sito www.fiped.it.

Codice deontologico del Pedagogista

 

Principi e doveri

Art. 1 La professione di Pedagogista é un’attività  intellettuale il cui esercizio richiede requisiti di cultura specifica,dì capacità giuridica e di moralità.

Art. 2 Il Pedagogista nell’esercizio della sua professione adempie ad una funzione sociale e di pubblico interesse.

Art. 3 II Pedagogista esercita !a professione in conformità alle leggi vigenti ed opera nel rispetto dell’interesse generale della società, riconoscendolo prioritario ,

Art. 4 Nell’esercizio della professione il Pedagogista deve uniformare il proprio comportamento ai principi deontologici dì tutela della dignità e del decoro della professione e degli iscritti all’Albo.

Art. 5 Le presenti norme valgono in qualunque modo sia esercitata la professione, sia pubblica che dipendente.

Art. 6 Il Pedagogista che esercita all’Estero la sua professione é tenuto a rispettare le leggi e le altre disposizioni normative vigenti nel Paese che lo ospita e che sono in contrasto con quelle nazionali .

Art. 7 Il Pedagogista deve esercitare tale professione con dignità e probità; il comportamento professionale deve basarsi sull’assunzione di responsabilità dei propri atti,  sull’indipendenza di giudizio, sulla autonomia culturale, sulla  preparazione professionale, sull’adempimento degli impegni assunti.

Art. 8 Il Pedagogista svolge le sue prestazioni professionali solo in assenza di condizioni di incompatibilità a contrasto tra i suoi doveri professionali e il proprio interesse o quello di committenti.

Art. 9 Il Pedagogista ha il dovere di attendere al  continuo perfezionamento delle proprie conoscenze della cultura professionale.

Art. 10 Il Pedagogista deve assolvere sempre ai propri doveri professionali con impegno e scrupolosità.

Art. 11 II Pedagogista deve valutare con coscienza  l’assunzione di incarichi e committenze in materia della sua professione nella quale non sia adeguatamente preparato, rapportando la quantità e la qualità degli incarichi con  le sue effettive possibilità e con i mezzi di cui può disporre.

Art. 12 II Pedagogista deve assicurarsi, nello svolgere e sottoscrivere prestazioni professionali interdisciplinari o collegiali, che siano esplicitate le singole competenze, contributi e responsabilità.

Art. 13 Il Pedagogista che esercita un mandato politico o ricopre carica elettiva nel Consiglio Nazionale non deve avvalersene per fini personali in contrasto con l’etica professionale.

Art. 14 II Pedagogista intratterrà con gli iscritti e con i colleghi rapporti professionali basati sulla lealtà ed improntati al rispetto ed alla cortesia.

Art. 15 Il Pedagogista che per qualsiasi ragione venga in contrasto con un altro collega iscritto, dopo aver cercato in ogni modo di superare e sanare il contrasto stesso e comunque prima di adire le vie legali informa il Presidente del Consiglio Nazionale .

Art. 16 II Pedagogista adempie anche ad obblighi eventuali di solidarietà nell’ambito di libere associazioni di categoria e gruppi professionali per fini culturali e di difesa da ogni abuso.

Art. 17 Il Pedagogista iscritto all’Albo deve osservare con disciplina tutti i provvedimenti emanati dal Consiglio Nazionale e provvedere alla corresponsione delle quote annuali di iscrizione.

Art. 18  Il Pedagogista chiamato ad esercitare un servizio pubblico o di pubblica necessità è tenuto a compierlo con impegno e scrupolo.

Art. 19 Il Pedagogista chiamato da Pubblica Autorità ad assumere un incarico e svolgere un compito professionale é tenuto al rispetta delle regole deontologiche anche avendo presente i fini istituzionali dell’Autorità committente.

Art. 20 II Pedagogista che sia anche dipendente da Pubblica Amministrazione e che sia autorizzato, ai sensi della normativa vigente, all’esercizio della libera professione, deve operare in modo da non arrecare danno all’Amministrazione da cui dipende e a rispettare le regole deontologiche prescritte per la libera professione.

Art. 21 II Pedagogista evita ogni attività e ogni forma di esercizio professionale che possano arrecare pregiudizio alla dignità e

Art. 20 II Pedagogista che sia anche dipendente da Pubblica Amministrazione e che sia autorizzato, ai sensi della normativa vigente, all’esercizio della libera professione, deve operare in modo da non arrecare danno all’Amministrazione da cui dipende e a rispettare le regole deontologiche prescritte per la libera professione.

Art. 21 II Pedagogista evita ogni attività e ogni forma di esercizio professionale che possano arrecare pregiudizio alla dignità e al prestigio della categoria.

Art. 22 II Pedagogista è leale verso i colleghi, sollecito e solidale.

Art. 23 Il Pedagogista non fa alcuna cosa che torni a danno di un collega e in caso di contrasto privilegia I’amichevole componimento.

Art. 24 il  Pedagogista chiede una giusta retribuzione per la propria opera , respinge ogni illeceità per la sua professione.

Art. 25 II Pedagogista opera nella sfera di sua competenza e assolve con lealtà, scienza e coscienza il mandato affidatogli.

Art. 26 II Pedagogista collabora con i colleghi in modo attivo e disinteressato per la difesa e il progresso della categoria.

(Grazie al dott. Vincenzo Longo per l’utile indicazione)